Il 28 giugno 2025 è diventato pienamente applicabile l’European Accessibility Act, la direttiva europea 2019/882 recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022. Da quella data una parte delle imprese che offrono servizi digitali al pubblico deve garantire che quei servizi siano utilizzabili anche da chi ha una disabilità visiva, uditiva, motoria o cognitiva.
Chi gestisce la formazione online in azienda si è trovato davanti a una domanda concreta: la piattaforma che usiamo rientra oppure no? La risposta richiede qualche passaggio, perché la norma non nomina mai l’e-learning.
L’e-learning non compare nell’elenco, ma può rientrarci lo stesso
La direttiva non parla genericamente di siti web. Individua un elenco chiuso di prodotti e servizi: hardware e sistemi operativi, terminali self-service come bancomat e biglietterie automatiche, servizi di comunicazione elettronica, accesso a contenuti audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari per i consumatori, libri digitali e commercio elettronico.
Le piattaforme formative non sono una categoria a sé. Ci finiscono per altre strade. Se l’azienda vende corsi online a persone fisiche, il processo di acquisto è commercio elettronico e come tale rientra. Se i materiali sono distribuiti in formato e-book, vale la voce sui libri digitali. Se la piattaforma integra una chat o un servizio di assistenza rivolto al cliente finale, anche quella componente è coperta.
Una piattaforma usata soltanto dai dipendenti, senza alcuna vendita al pubblico, con ogni probabilità resta fuori dal perimetro dell’European Accessibility Act. Il che non significa che sia libera da obblighi.
Il secondo canale: la Legge Stanca e i grandi gruppi
La legge 4 del 2004, nata per l’accessibilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, è stata estesa anche ai soggetti privati che superano una certa soglia dimensionale: un fatturato medio in Italia superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni. Per un gruppo di quelle dimensioni la piattaforma di formazione interna rientra, anche se non vende nulla a nessuno.
Poi c’è il caso più frequente in assoluto, che sfugge quasi sempre. Un’azienda obbligata che acquista formazione da un fornitore esterno trasferisce il requisito nel capitolato. Il fornitore non è tenuto per legge, ma lo diventa per contratto. Prima di chiedersi se si è obbligati conviene chiedersi se lo è il proprio committente.
La soglia di esenzione è più bassa di quanto si creda
L’esenzione riguarda le microimprese che forniscono servizi, definite come imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Servono entrambe le condizioni. Un’impresa con sei dipendenti e quattro milioni di fatturato non è una microimpresa, quindi è obbligata. L’esenzione vale per i servizi e non copre i prodotti eventualmente immessi sul mercato.
Il periodo transitorio non è la proroga che sembra
Circola l’idea che i servizi già attivi prima del 28 giugno 2025 abbiano tempo fino al 2030. È una lettura troppo generosa dell’articolo 25 del decreto, che ricalca l’articolo 32 della direttiva.
La norma dice due cose precise. La prima: fino al 28 giugno 2030 i fornitori possono continuare a prestare i propri servizi utilizzando prodotti che utilizzavano legittimamente prima di quella data per fornire servizi analoghi. Il transitorio copre i prodotti già in uso, non il servizio nel suo complesso. La seconda: i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 restano invariati fino alla scadenza, e comunque per non più di cinque anni da quella data.
La differenza è sostanziale. Chi ha una piattaforma attiva dal 2023 non ha automaticamente cinque anni di respiro sul servizio che eroga: ha una tutela sui componenti già installati e sui contratti in corso. Un servizio nuovo, una nuova offerta formativa messa in vendita oggi, un contratto firmato dopo giugno 2025 sono soggetti alla norma da subito.
Quali contenuti restano fuori
Qui c’è il dato che conta di più per costruire un budget, e viene quasi sempre ignorato. L’articolo 1 comma 5 del decreto, che riprende l’articolo 2 paragrafo 4 della direttiva, esclude dall’ambito di applicazione alcune categorie di contenuti.
La prima riguarda i media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025. In parole povere: i video già online a quella data sono fuori. Non vanno sottotitolati retroattivamente.
Sono esclusi anche i formati di file per ufficio pubblicati prima della stessa data, i contenuti di terzi che l’operatore non finanzia, non sviluppa e non controlla, e i contenuti considerati archivi, cioè quelli che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
L’esclusione sui contenuti di terzi merita attenzione da parte di chi gestisce un catalogo misto. Un modulo acquistato da un provider esterno e caricato senza modifiche ricade in quella casistica. Un modulo che l’azienda rielabora, invece, torna dentro.
Lo standard tecnico di riferimento non sono le WCAG
Qui si concentra l’equivoco più comune. La norma non richiama direttamente le linee guida del W3C: rinvia alla norma armonizzata europea EN 301 549, che nella versione vigente incorpora le WCAG 2.1 al livello AA. È quello il riferimento giuridico, e comprende anche requisiti che nelle WCAG non ci sono, per esempio sull’hardware e sulla documentazione di supporto.
Le WCAG 2.2 sono state pubblicate il 5 ottobre 2023 e aggiungono nove criteri, tra cui la dimensione minima dei bersagli tattili e l’autenticazione senza prove cognitive. Non sono ancora il riferimento obbligatorio: lo diventeranno quando la Commissione europea recepirà la nuova versione della norma armonizzata, processo avviato ma non concluso. Progettare oggi puntando alla 2.2 soddisfa il requisito attuale e anticipa quello successivo, senza dover rifare il lavoro.
I criteri che pesano di più sui contenuti formativi
I livelli di conformità vengono attribuiti male con una frequenza sorprendente, e questo porta a stimare male i costi. Vale la pena fissare i punti che toccano direttamente un catalogo di corsi.
Le alternative testuali per immagini e grafici sono criterio 1.1.1, livello A. La navigabilità completa da tastiera è 2.1.1, sempre livello A.
I sottotitoli per i video preregistrati sono criterio 1.2.2 e stanno al livello A, non al livello AA come si legge spesso. Al livello AA si aggiungono invece i sottotitoli per i contenuti in diretta, criterio 1.2.4, che riguarda le aule virtuali e i webinar sincroni.
L’audiodescrizione per i video preregistrati è criterio 1.2.5 ed è livello AA, quindi obbligatoria per chi deve raggiungere quel livello. Viene regolarmente considerata facoltativa, e non lo è.
Il contrasto cromatico minimo è 4.5 a 1 per il testo normale e 3 a 1 per il testo di grandi dimensioni, criterio 1.4.3, livello AA.
Incrociando questi criteri con le esclusioni viste sopra si ottiene la stima di spesa reale. Il costo non sta nel rimettere mano all’archivio video, che è fuori ambito se pubblicato prima del 28 giugno 2025. Si concentra sui contenuti nuovi e su quelli che vengono rielaborati, perché la rielaborazione li riporta dentro il perimetro. La conseguenza operativa è che conviene decidere consapevolmente quali corsi vecchi aggiornare: ogni rifacimento porta con sé l’obbligo di sottotitoli e audiodescrizione.
Come si verifica una piattaforma già in produzione
Un audit su un LMS attivo non somiglia al controllo di un sito vetrina. La piattaforma è un sistema con utenti reali, contenuti caricati da persone diverse in momenti diversi, e componenti di terze parti che nessuno ha scritto internamente.
Il primo passaggio è definire il perimetro. Non si verifica la piattaforma in astratto, si verificano i percorsi che un utente compie davvero: accesso, ricerca di un corso, iscrizione, fruizione di un modulo, svolgimento di un test, scaricamento dell’attestato. Ognuno attraversa componenti differenti e può rompersi in un punto solo.
Il secondo passaggio è separare il contenitore dal contenuto. L’interfaccia dell’LMS e i pacchetti caricati al suo interno sono due cose distinte, spesso di responsabilità diverse. Una piattaforma conforme che eroga moduli non accessibili produce un servizio non conforme, e la distinzione tecnica non protegge da nulla.
Gli strumenti automatici servono, ma coprono una parte limitata dei criteri: contrasti, attributi alternativi mancanti, struttura delle intestazioni. Tutto il resto richiede verifica manuale. Navigazione completa da tastiera senza mai usare il mouse, controllo dell’ordine di focus, prova con screen reader sui moduli di iscrizione e sui test a tempo, che sono il punto in cui le piattaforme cedono più spesso.
I componenti di terze parti meritano un capitolo a parte. Plugin per le aule virtuali, editor di contenuti, player video: sono la fonte più frequente di non conformità e la meno controllabile, perché dipendono da roadmap altrui.
Su installazioni in esercizio l’analisi si conduce senza fermare il servizio, lavorando su un ambiente allineato alla produzione. Un audit di accessibilità su piattaforme LMS restituisce la mappatura dei criteri non soddisfatti e un piano di rimedio con le priorità, ordinate secondo la EN 301 549, la cui documentazione tecnica esiste soltanto in inglese.
Un’ultima cosa, che cambia la natura della spesa. L’audit non è un adempimento da fare una volta. Ogni aggiornamento della piattaforma e ogni corso nuovo reintroducono il rischio, quindi la verifica va inserita nel ciclo di rilascio invece che trattata come progetto chiuso.
La dichiarazione di accessibilità e le sanzioni
Oltre all’adeguamento tecnico c’è un adempimento documentale che viene dimenticato con regolarità. I soggetti obbligati devono pubblicare una dichiarazione di accessibilità: un documento accessibile al pubblico in cui si indica il livello di conformità raggiunto, si segnalano le parti eventualmente non conformi e si spiega come segnalare un problema. Non è un allegato interno, sta online ed è consultabile da chiunque.
Sul fronte sanzionatorio, il decreto legislativo 82/2022 prevede all’articolo 24 una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 40.000 euro, commisurata alla gravità della violazione e al numero di utenti coinvolti. La vigilanza è affidata ad AgID, che ha pubblicato le linee guida attuative con i criteri di valutazione e ha attivato un canale pubblico per le segnalazioni di non conformità.
Quest’ultimo punto sposta il profilo di rischio più della sanzione in sé. Finché la verifica dipendeva da un controllo d’ufficio, la probabilità era bassa. Con un canale di segnalazione aperto a chiunque, la non conformità diventa tracciabile da un utente qualsiasi che non riesce a completare un corso. Il primo passo, comunque, non è tecnico. È stabilire su quale base la propria organizzazione è obbligata: European Accessibility Act, Legge Stanca per soglia dimensionale, oppure vincolo contrattuale verso un committente che rientra. Da quella risposta dipendono sia la scadenza applicabile sia il perimetro dei contenuti su cui intervenire davvero.
